(massima n. 1)
In caso di nullitą (provocata da qualunque vizio) della notifica degli avvisi di accertamento trovano applicazione, in virtł dell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, le norme sulle notificazioni nel processo civile ed il relativo regime delle nullitą e delle sanatorie, con la conseguenza che la proposizione del ricorso del contribuente produce l'effetto di sanare, con effetto ex tunc, la nullitą della notificazione dell'avviso di accertamento per raggiungimento dello scopo dell'atto, ex art. 156 c.p.c.