(massima n. 1)
La nullità di un atto civile per mancato raggiungimento dello scopo non può essere rilevata quando si tratta dell'inosservanza di termini perentori, disciplinati da apposite norme. Il principio di non rilevabilità della nullità sancito dall'art. 156 c.p.c. è applicabile esclusivamente alle inosservanze di forme in senso stretto e non ai termini perentori.