(massima n. 1)
La nullitā della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non č suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto.