Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 11474 del 1 maggio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullitā della notifica dell'atto prodromico a quello oggetto di successiva impugnazione da parte del contribuente non č suscettibile di sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156, terzo comma, c.p.c., ove il vizio dedotto sia unicamente la mancata notifica dell'atto presupposto.

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