(massima n. 1)
La corte di cassazione, in caso di invaliditą della notifica del ricorso nei confronti del Ministero della Giustizia (quando questo venga notificato all'Avvocatura distrettuale dello Stato anziché all'Avvocatura generale), richiede la rinnovazione della notifica entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, disponendo il rinvio della trattazione del ricorso a nuovo ruolo, essendo il vizio non sanabile ex art. 156, co. 3, c.p.c., per conseguimento dello scopo dell'atto.