(massima n. 1)
In tema di responsabilitā degli amministratori di societā a responsabilitā limitata, anche dopo la riforma societaria di cui al d.lgs. n. 6 del 2003, il curatore ai sensi dell'art. 146 l.fall. č legittimato ad esperire l'azione dei creditori sociali, pure in mancanza di un espresso richiamo all'art. 2394 c.c. previsto per le sole societā per azioni ma applicabile in via analogica, in quanto accedendo ad una diversa interpretazione si creerebbe una disparitā di trattamento ingiustificata tra i creditori della societā azionaria e quelli della s.r.l. e tenuto conto che dopo la novella dell'art. 2476 c.c., introdotta dall'art. 378 del d.lgs. n. 14 del 2019, anche nella societā a responsabilitā limitata č ora espressamente ammessa l'azione dei creditori sociali.