(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale "specifica" puņ avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtą contabile gią definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generica", invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilitą. In altri termini, l'annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilitą (ovvero l'omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall'art. 216, comma 1, n. 2), L. Fall.