Cassazione penale Sez. V sentenza n. 8921 del 8 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Anche l'ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta, sotto il profilo dell'elemento materiale, nell'alveo di tipicità della prima delle due ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale ma occorre dimostrare il dolo specifico dell'amministratore ovvero occorre accertare che lo scopo dell'omessa tenuta fosse stato quello di recare pregiudizio ai creditori.

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