(massima n. 1)
La condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale prevista dalla prima parte della norma (art. 322 CCII) può avere natura tanto materiale che ideologica, ma consiste comunque in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata; la condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale "generica" si realizza sempre, invece, con un falso ideologico, che si caratterizza per la contestualità alla tenuta della contabilità.