Cassazione penale Sez. V sentenza n. 23910 del 22 febbraio 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di bancarotta tra societą infragruppo, i pagamenti in favore della controllante non configurino necessariamente il reato di bancarotta e possano essere ricondotti all'operativitą del contratto di cash pooling, ma a condizione che ne ricorra la formalizzazione e la puntuale regolamentazione dei rapporti giuridici ed economici interni al gruppo (V, 5 aprile 2018, n. 34457) e che, dunque, i consigli di amministrazione delle societą interessate abbiano deliberato il contenuto dell'accordo, definendone l'oggetto, la durata, i limiti di indebitamento, le aliquote relative agli interessi attivi e passivi e le commissioni applicabili.

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