(massima n. 1)
Non può ritenersi integrato il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale in caso di legittima distruzione ai soci di somme iscritte quali riserve da conferimento allocate a quota libera se da tale scelta non deriva un immediato ed irrimediabile depauperamento del patrimonio sociale con conseguente messa in pericolo degli interessi dei creditori.