(massima n. 1)
In tema di bancarotta fraudolenta documentale, l'esistenza di bilanci depositati presso il Registro delle Imprese e di registri fiscali č sufficiente per ritenere che scritture e documenti contabili e fiscali siano stati tenuti e istituiti, omettendone in via definitiva la consegna agli organi della procedura fallimentare, da cui č derivata la impossibilitā di ricostruire gli atti gestori, il movimento degli affari e il patrimonio della societā fallita.