(massima n. 1)
Le operazioni gravemente imprudenti ai sensi dell'art. 323, lett. b), d.lgs. n. 14 del 2019, integranti il delitto di bancarotta semplice, sono quelle finalisticamente orientate a ritardare il fallimento, ma ad un tempo caratterizzate da grave avventatezza o spregiudicatezza, che superino i limiti dell'ordinaria "imprudenza" e la loro sussistenza non č inficiata dal riconoscimento che la scelta di proseguire nell'esercizio dell'attivitā imprenditoria sia effettuata nell'interesse dell'impresa.