(massima n. 1)
Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può introdurre eccezioni anche nuove rispetto a quelle formulate in sede di verifica; in tal caso il rispetto del principio del contraddittorio impone la concessione all'opponente di un termine per dispiegare le proprie difese e produrre la relativa documentazione probatoria, restando tuttavia inammissibile la censura in cassazione ove il ricorrente non indichi specificamente quando ed in che termini abbia richiesto tale termine istruttorio.