Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 3147 del 2 febbraio 2023

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di opposizione allo stato passivo, proposta dal creditore che sia stato ammesso al concorso solo parzialmente, č inammissibile l'impugnazione incidentale tardiva del curatore, poiché avverso il decreto di esecutivitą dello stato passivo sono esperibili solo i mezzi di impugnazione specificamente individuati dal legislatore, da proporsi entro il termine perentorio di cui all'art. 99 l.fall.; tali previsioni costituiscono una disciplina autosufficiente, incompatibile con la possibilitą di applicare l'art. 334 c.p.c., tenuto conto che soltanto con l'art. 206, comma 4, del nuovo codice della crisi, il legislatore, con norma innovativa, ha espressamente ammesso la proponibilitą dell'impugnazione incidentale anche se per essa č decorso il termine di decadenza per la sua proposizione in via principale.

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