Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 9630 del 13 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La sottoscrizione dell'agente postale sulla relata di notificazione, anche se illeggibile, č sufficiente per ritenere l'atto validamente notificato se non viene proposta querela di falso. La firma, benché non sia decifrabile, non determina la nullitā della notificazione, a meno che non sia assente del tutto. In ogni caso, il principio del raggiungimento dello scopo ex art. 156 cod. proc. civ. trova applicazione quando il contribuente ha effettivamente impugnato l'atto notificato.

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