Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 9257 del 8 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Una notificazione nulla si considera sanata per effetto della costituzione in giudizio della parte che ha ricevuto quella notificazione e ha partecipato al processo, producendo cosģ il raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c. Tale sanatoria opera ex tunc, cioč retroattivamente, rendendo valida l'originaria notificazione come se fosse stata effettuata correttamente.

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