(massima n. 1)
Una notificazione nulla si considera sanata per effetto della costituzione in giudizio della parte che ha ricevuto quella notificazione e ha partecipato al processo, producendo cosģ il raggiungimento dello scopo previsto dall'art. 156 c.p.c. Tale sanatoria opera ex tunc, cioč retroattivamente, rendendo valida l'originaria notificazione come se fosse stata effettuata correttamente.