Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 8605 del 1 aprile 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La nullità della notifica dell'atto impositivo è sanata, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., per effetto del raggiungimento del suo scopo, che può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalidamente notificato. La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, consentendo al contribuente la piena conoscenza dell'atto impositivo.

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