(massima n. 1)
La nullità della notifica dell'atto impositivo è sanata, ai sensi dell'art. 156, secondo comma, c.p.c., per effetto del raggiungimento del suo scopo, che può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione dell'atto invalidamente notificato. La notificazione è una mera condizione di efficacia e non un elemento costitutivo dell'atto amministrativo di imposizione tributaria, cosicché il vizio di nullità è irrilevante ove l'atto abbia raggiunto lo scopo, consentendo al contribuente la piena conoscenza dell'atto impositivo.