Cassazione civile Sez. III sentenza n. 5644 del 3 marzo 2025

(2 massime)

(massima n. 1)

Nel procedimento innanzi al giudice di pace l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, costituzione in giudizio dell'opponente un decreto ingiuntivo) realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma - poiché riguarda un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius - può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio (ex art. 156, comma 3, c.p.c.) con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere, non già da quella di spedizione.

(massima n. 2)

Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, non è necessaria la produzione della copia notificata del decreto ingiuntivo a pena di improcedibilità. La tempestività dell'opposizione può essere dimostrata anche con documenti prodotti dalla controparte o comunque acquisiti al processo. Pertanto, il Tribunale che dichiara l'opposizione improcedibile per la mancata produzione della prova di tempestività operata dal ricorrente applica una regola di giudizio erronea.

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