(massima n. 1)
Nel procedimento innanzi al giudice di pace l'invio a mezzo posta dell'atto processuale destinato alla cancelleria (nella specie, costituzione in giudizio dell'opponente un decreto ingiuntivo) realizza un deposito dell'atto irrituale, in quanto non previsto dalla legge, ma - poiché riguarda un'attività materiale priva di requisito volitivo autonomo e che non necessariamente deve essere compiuta dal difensore, potendo essere realizzata anche da un nuncius - può essere idoneo a raggiungere lo scopo, con conseguente sanatoria del vizio (ex art. 156, comma 3, c.p.c.) con decorrenza dalla data di ricezione dell'atto da parte del cancelliere, non già da quella di spedizione.