(massima n. 1)
In tema di ricorso tributario, la mancata notificazione del ricorso alla controparte comporta l'inammissibilitą del ricorso stesso ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. La sanzione dell'inammissibilitą č rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e la perentorietą del termine rende inapplicabile l'art. 156 c.p.c. per quanto concerne l'eventuale sanatoria.