Cassazione civile Sez. V sentenza n. 499 del 9 gennaio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di ricorso tributario, la mancata notificazione del ricorso alla controparte comporta l'inammissibilitą del ricorso stesso ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 546/1992. La sanzione dell'inammissibilitą č rilevabile in ogni stato e grado del giudizio e la perentorietą del termine rende inapplicabile l'art. 156 c.p.c. per quanto concerne l'eventuale sanatoria.

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