(massima n. 1)
L'atto di opposizione al decreto ingiuntivo si considera validamente notificato quando, sebbene la prima notifica sia stata tentata presso un domicilio erroneo ma ragionevolmente ritenuto corretto dal notificante, la successiva notifica, tempestivamente effettuata, abbia raggiunto l'effettivo domicilio del destinatario. In tal caso, si verifica una sanatoria con effetto retroattivo ex art. 156, co. 3, cod. proc. civ.