Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27126 del 18 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

La mancata osservanza del termine di 20 giorni per il deposito del ricorso per cassazione, previsto dall'art. 369 c.p.c., comporta l'improcedibilitą del ricorso, rilevabile anche d'ufficio. Il principio di non rilevabilitą della nullitą per avvenuto raggiungimento dello scopo, sancito dall'art. 156 c.p.c., non si applica ai termini perentori, per i quali vigono specifiche disposizioni normative.

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