(massima n. 1)
La mancata osservanza del termine di 20 giorni per il deposito del ricorso per cassazione, previsto dall'art. 369 c.p.c., comporta l'improcedibilitą del ricorso, rilevabile anche d'ufficio. Il principio di non rilevabilitą della nullitą per avvenuto raggiungimento dello scopo, sancito dall'art. 156 c.p.c., non si applica ai termini perentori, per i quali vigono specifiche disposizioni normative.