(massima n. 1)
In tema di notificazione degli avvisi di accertamento, la conoscenza casuale o aliunde degli stessi atti da parte del contribuente non è idonea a sanare eventuali vizi di notifica, in assenza di effettiva impugnazione degli atti impositivi. La regolarità della notificazione deve essere verificata, e qualsiasi nullità non può essere considerata sanata automaticamente ai sensi dell'art. 156, terzo comma, cod. proc. civ., a meno che gli atti non siano stati formalmente impugnati.