Cassazione civile Sez. I ordinanza n. 22155 del 6 agosto 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'omissione di uno degli adempimenti previsti dall'art. 140 c.p.c. comporta la nullità della notificazione, sanabile però per raggiungimento dello scopo ai sensi dell'art. 156 c.p.c., nel caso in cui il destinatario abbia ricevuto al proprio indirizzo la raccomandata informativa e scelga di non ritirarla, determinando la compiuta giacenza. La presunzione di conoscenza di cui all'art. 1335 c.c. può essere superata solo se il destinatario prova di non essere stato in grado, senza sua colpa, di prendere cognizione del piego

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