(massima n. 1)
Non sussiste violazione dell'art. 156, comma 2, c.p.c., per contrasto tra motivazione e dispositivo della sentenza, quando la Corte d'Appello, pur riconoscendo l'ammissibilitą delle domande formulate dall'interveniente, mantenga la pronuncia di inammissibilitą delle stesse per carenza di interesse, avendo rilevato che l'appellante non aveva contestato adeguatamente la ratio decidendi della sentenza di primo grado.