(massima n. 1)
Non č prescritta una verbalizzazione analitica di tutte le deduzioni difensive delle parti nel processo tributario; una descrizione sintetica delle attivitā č sufficiente. Inoltre, eventuali lacune o imprecisioni di verbalizzazione non comportano nullitā processuale, a meno che non manchino i requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo dell'atto, come stabilito dall'art. 156, primo comma, cod. proc. civ., applicabile nel processo tributario.