Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 16440 del 12 giugno 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

L'applicabilità dell'art. 156 c.p.c., ultimo comma (sanatoria per raggiungimento dello scopo), è rilevante nel caso in cui una parte partecipi all'udienza senza eccepire la mancata conoscenza del gravame erariale né lamentare lesione del proprio diritto difesa: ciò comporta infatti la sanatoria della nullità della notificazione dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente.

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