(massima n. 1)
L'applicabilità dell'art. 156 c.p.c., ultimo comma (sanatoria per raggiungimento dello scopo), è rilevante nel caso in cui una parte partecipi all'udienza senza eccepire la mancata conoscenza del gravame erariale né lamentare lesione del proprio diritto difesa: ciò comporta infatti la sanatoria della nullità della notificazione dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti del contribuente.