Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 6683 del 13 marzo 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

 In materia di contenzioso tributario, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all'applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria. Sicché, il rinvio disposto dall'art. 26, comma 5, del D.P.R. n. 602 del 1973 in tema di notifica della cartella di pagamento all'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973 in materia di notificazione dell'avviso di accertamento, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di nullitą della notificazione della cartella di pagamento, l'applicazione dell'istituto della sanatoria per raggiungimento dello scopo, di cui all'art. 156 cod. proc. civ.

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