Cassazione civile Sez. V ordinanza n. 15833 del 6 giugno 2024

(3 massime)

(massima n. 1)

Il curatore del fallimento ha una legittimazione processuale attiva e passiva riservata per tutte le controversie relative ai rapporti patrimoniali che č chiamato ad amministrare, anche se giā instaurate nel momento in cui viene inaugurato il concorso formale e sostanziale fra i creditori.

(massima n. 2)

La rinuncia al ricorso per cassazione da parte del curatore produce l'estinzione del processo anche in assenza di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata e comportando il venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione. Tuttavia, rimane salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio.

(massima n. 3)

In caso di fallimento, la disponibilitā del patrimonio dell'insolvente viene sottratta a quest'ultimo e l'amministrazione passa in mano al curatore, che ha il potere di gestire i beni in via esclusiva e liquidatoria.

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