(massima n. 1)
Deve ritenersi viziata la sentenza con la quale il giudice di merito abbia rifiutato di disporre la sospensione del giudizio in pendenza del procedimento di querela di falso, avente ad oggetto le sottoscrizioni apocrife apposte sugli avvisi di ricevimento delle raccomandate contenenti le cartelle di pagamento sottese al preavviso di fermo impugnato. Ciò in quanto la nullità della notificazione dell'atto impositivo è sanata, a norma dell'art. 156, secondo comma, cod. proc. civ., per effetto del raggiungimento del suo scopo, il quale, postulando che alla notifica invalida sia comunque seguita la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, può desumersi anche dalla tempestiva impugnazione, ad opera di quest'ultimo, dell'atto invalidamente notificato, e non certo dalla impugnazione di un atto diverso, come nel caso in cui sia impugnato il preavviso di fermo conseguente alle cartelle oggetto di querela di falso.