(massima n. 1)
Ai fini del calcolo del termine decadenziale di cui all'art. 42, comma 3, del d.l. n. 269 del 2003, conv. con modif. dalla l. n. 326 del 2003, si applica la regola che disciplina il computo dei termini mensili o annuali, di cui agli artt. 155, comma 2, c.p.c. e 2963, comma 1, c.c., vale a dire il sistema della computazione civile non ex numero bensģ ex nominatione dierum, con la conseguenza che il decorso del termine si ha, indipendentemente dall'effettivo numero dei giorni compresi nel rispettivo periodo, allo spirare del giorno corrispondente a quello del mese iniziale.