Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 23634 del 21 agosto 2024

(2 massime)

(massima n. 1)

In tema di processo civile telematico, il principio secondo cui il termine con scadenza al sabato è prorogato al giorno antecedente trova la sua giustificazione nella garanzia della fruizione, per la controparte, dello stesso trattamento di chi deve compiere l'atto, non deponendo in senso contrario la circostanza che, nel regime del processo civile telematico, ove il deposito avvenga all'ultimo momento, la proroga si rivelerebbe irrilevante, in ragione del fatto che controparte medesima non è tenuta a "lavorare" di sabato per accertare il deposito ai sensi dell'art. 155, ult. co., c.p.c., e che non si tratta di un termine libero, con conseguente irrilevanza del perfezionamento dell'atto da compiersi entro il dies ad quem (compreso) sotto il profilo del lasso temporale funzionale alla conoscibilità dell'atto.

(massima n. 2)

La scadenza del termine a ritroso (anche se non libero) in un giorno festivo o di sabato è soggetta alla disciplina dettata dall'art. 155 c.p.c., il quale concerne sia il caso in cui il termine deve calcolarsi per un'attività che deve essere compiuta entro una certa data o un certo evento sia quello che deve essere osservato per un'attività che l'ordinamento prescrive doversi compiere prima di una data futura, assunta come dies a quo, come accade, in particolare, nel caso del termine con scadenza al sabato, rispetto al quale il legislatore - prorogando il termine - ha voluto favorire chi deve compiere l'atto e ciò perché il sabato non deve considerarsi, dal punto di vista di chi deve osservare il termine, giornata lavorativa.

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