(massima n. 1)
La disciplina del computo dei termini di cui all'art. 155, commi 4 e 5, c.p.c. - che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato - č applicabile, per il suo carattere generale, anche al termine prescritto per l'iscrizione della causa a ruolo presso l'ufficio del giudice di pace.