(massima n. 1)
Per superare la presunzione di responsabilità del medico ex art. 1218 c.c., non è sufficiente dimostrare che l'evento dannoso costituisca una complicanza prevedibile secondo la statistica sanitaria. È necessario dimostrare che l'evento fosse non prevedibile o non evitabile, integrando così gli estremi della causa non imputabile.