(massima n. 1)
L'assicuratore della r.c.a., ovvero l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, č in mora ex re una volta spirato il termine per formulare la proposta di risarcimento, di cui all'art. 148 c.ass., a meno che non provi che l'inadempimento č dipeso da causa a lui non imputabile ex art. 1218 c.c..