Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 28565 del 6 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'ambito di un contratto di trasporto e custodia valori, il trasportatore non č esente da responsabilitā limitandosi a dimostrare di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia. Egli deve provare, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. In caso di furto della cosa depositata, il depositario deve dimostrare che ha adottato tutte le misure idonee alla custodia del bene.

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