(massima n. 1)
Nell'ambito di un contratto di trasporto e custodia valori, il trasportatore non č esente da responsabilitā limitandosi a dimostrare di aver usato la diligenza del buon padre di famiglia. Egli deve provare, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., che l'inadempimento sia derivato da causa a lui non imputabile. In caso di furto della cosa depositata, il depositario deve dimostrare che ha adottato tutte le misure idonee alla custodia del bene.