Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 28330 del 4 novembre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In tema di procedure concorsuali nel pubblico impiego, il diniego o ritardo nell'assunzione del vincitore non trova legittima giustificazione nella presenza nel bando di una "clausola di riserva" che consente all'Amministrazione di non procedere comunque all'assunzione, attesa la nullitą di tale clausola, attributiva di una mera facoltą discrezionale di annullare o revocare il bando, tale da realizzare un "contrarius actus" illegittimo - disapplicabile dal giudice ordinario - poiché privo dei necessari requisiti di forma e integrante una fattispecie di autotutela esercitata in carenza di potere, in virtł dell'insorgere del diritto del vincitore del concorso ad essere assunto e del correlato obbligo dell'Amministrazione, assoggettato al regime di cui all'art. 1218 c.c.

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