Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 27279 del 21 ottobre 2024

(1 massima)

(massima n. 1)

In un rapporto contrattuale, una volta che il creditore abbia provato il contenuto del titolo contrattuale ed allegato l'inadempimento, spetta al debitore dimostrare o che l'inadempimento non vi č stato o che č intervenuta una causa non imputabile. In mancanza di tale prova, il debitore resta responsabile per l'inadempimento (art. 1218 c.c.).

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