(massima n. 1)
In un rapporto contrattuale, una volta che il creditore abbia provato il contenuto del titolo contrattuale ed allegato l'inadempimento, spetta al debitore dimostrare o che l'inadempimento non vi č stato o che č intervenuta una causa non imputabile. In mancanza di tale prova, il debitore resta responsabile per l'inadempimento (art. 1218 c.c.).