(massima n. 1)
Per quanto concerne la regola dell'onere della prova, la dichiarazione di controparte contenuta in atti difensivi, se non sottoscritta personalmente dalla parte con la consapevolezza delle ammissioni sfavorevoli, costituisce unicamente un elemento indiziario soggetto al libero convincimento del giudice di merito. La presunzione di colpa ex art. 1218 c.c. non può operare in assenza della prova dell'esistenza dei vizi della cosa venduta, la cui dimostrazione grava sul compratore.