(massima n. 1)
Ai sensi dell'art. 1218 c.c., il creditore che lamenta l'inadempimento dell'obbligazione da parte del debitore č sollevato dall'onere di provare la colpa di quest'ultimo, ma non dall'onere di provare il nesso di causalitā tra la condotta del debitore ed il danno subito.