(massima n. 1)
Quando una parte, con il ricorso per cassazione, denuncia un errore di diritto o un vizio di ragionamento nell'interpretazione di una clausola contrattuale, non può limitarsi a richiamare genericamente le regole di cui agli artt. 1362 c.c. e segg., ma deve specificare i canoni violati e il modo in cui il giudice del merito si è discostato dagli stessi. La censura non può risolversi nella mera contrapposizione tra l'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata, poiché quest'ultima non deve essere l'unica astrattamente possibile ma una delle plausibili.