(massima n. 1)
In caso di transazione novativa intervenuta in sede di conciliazione sindacale, la somma da restituire a seguito dell'accordo non può essere suddivisa in una quota avente titolo retributivo e in altra avente titolo contributivo, essendo predeterminata nell'ammontare e priva di specificazione in termini di lordo-netto o di riferimento agli oneri previdenziali (artt. 1362 ss. c.c.).