(massima n. 1)
L'attivitā di interpretazione e qualificazione giuridica delle clausole contrattuali operata dal giudice di merito č sindacabile in sede di legittimitā soltanto laddove il giudice si discosti dai canoni legali di ermeneutica ovvero fondi la sua decisione su argomentazioni illogiche o insufficienti. In tal caso, il ricorrente deve specificare in quali termini il giudice si sia discostato dai criteri di interpretazione dettati dagli artt. 1362 e ss. c.c.