(massima n. 1)
In tema di ermeneutica contrattuale, l'accertamento della volontā delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito e censurabile in sede di legittimitā solo nell'ipotesi di violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. c.c. Il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma č tenuto altresė a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai richiamati canoni legali.