(massima n. 1)
L'interpretazione delle norme del CCNL deve rispettare i canoni ermeneutici previsti dagli artt. 1362 e ss. c.c. Le disposizioni pattizie riguardanti il trattamento economico per il trasferimento del lavoratore si applicano esclusivamente ai trasferimenti per motivate ragioni di servizio o su richiesta del lavoratore, e non ai trasferimenti punitivi per ragioni disciplinari.