Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 22110 del 31 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

La contestazione dell'interpretazione di dichiarazioni negoziali da parte dei giudici di merito deve fondarsi su una chiara violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (artt. 1362 e ss. c.c.). La mera proposizione di un'interpretazione alternativa, senza dimostrare la non condivisibilitā della lettura interpretativa per contrasto evidente con detti canoni, č inammissibile in sede di legittimitā.

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