Cassazione civile Sez. Lavoro ordinanza n. 20392 del 21 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di interpretazione delle clausole contrattuali, la parte che propone ricorso per cassazione lamentando un errore di diritto o di logica nell'interpretazione fornita dal giudice del merito non può limitarsi a richiamare genericamente gli artt. 1362 e ss. c.c., ma ha l'onere di specificare in concreto i canoni asseritamente violati, indicando il punto e il modo in cui il giudice si sarebbe discostato dagli stessi. Quando sono possibili più interpretazioni, la soluzione adottata dal giudice, purché plausibile e adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.

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