(massima n. 1)
In materia di interpretazione delle clausole contrattuali, la parte che propone ricorso per cassazione lamentando un errore di diritto o di logica nell'interpretazione fornita dal giudice del merito non può limitarsi a richiamare genericamente gli artt. 1362 e ss. c.c., ma ha l'onere di specificare in concreto i canoni asseritamente violati, indicando il punto e il modo in cui il giudice si sarebbe discostato dagli stessi. Quando sono possibili più interpretazioni, la soluzione adottata dal giudice, purché plausibile e adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità.