Cassazione civile Sez. II ordinanza n. 19680 del 16 luglio 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

In materia di interpretazione contrattuale, il giudice di merito non può essere censurato in sede di legittimità se ha utilizzato uno dei molteplici criteri ermeneutici possibili. Anche se l'interprete deve indagare la comune intenzione delle parti oltre il senso letterale delle parole (art. 1362 c.c.), qualora la lettera del contratto riveli chiaramente la volontà dei contraenti, la sua interpretazione non può essere sovvertita.

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