(massima n. 1)
La disciplina legale dell'interpretazione del contratto, dettata dagli artt. 1362 e ss. c.c., non trova applicazione in relazione a atti processuali finalizzati a ottenere provvedimenti giurisdizionali, quali la rinuncia agli atti del processo, che non costituiscono, né sotto il profilo del contenuto né sotto quello della funzione, manifestazioni di volontą negoziale.