(massima n. 1)
La denuncia di violazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi di lavoro ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., č parificata sul piano processuale a quella delle norme di diritto, sicché anch'essa comporta, in sede di legittimitā, l'interpretazione delle loro clausole in base alle norme codicistiche di ermeneutica negoziale (artt. 1362 ss. c.c.). L'interpretazione dei contratti collettivi aziendali č riservata al giudice del merito ed č incensurabile in sede di legittimitā ove rispettosa dei criteri legali di ermeneutica contrattuale. La pretesa che l'indennitā di specializzazione spettasse ai soli lavoratori che in concreto svolgevano mansioni di "macellaio specializzato provetto" č infondata se l'accordo integrativo considera i lavoratori inquadrati nel III livello senza distinguere in base al concreto svolgimento delle mansioni.