Cassazione civile Sez. III ordinanza n. 16791 del 23 giugno 2025

(1 massima)

(massima n. 1)

Nell'interpretazione delle clausole di un contratto di assicurazione, occorre rispettare il significato letterale e grammaticale dei termini utilizzati. In particolare, la clausola che esclude la copertura per danni causati da infiltrazioni, inquinamento o contaminazione di "acque, terreni o colture" deve essere letta in maniera coerente con ciascun complemento d'agente e di specificazione. La Corte d'Appello, interpretando erroneamente i rischi esclusi dalla copertura assicurativa, può violare l'art. 1362 c.c. se non considera il significato grammaticale e il contesto complessivo del contratto.

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